Art. 2

In vigore dal 22 feb 1979
Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al n. 14 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti. Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente al 1 gennaio 1976 con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni.
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonche' d'imposta locale sui redditi. — Testo vigente | Portale Normativo