Accordo
Art. 5
In vigore dal 17 mar 1979
Lato italiano:
la realizzazione del collegamento in ponte radio prevede la fornitura e l'installazione a Monte Lauro e a S. Gregorio di Catania delle apparecchiature necessarie in locali esistenti già dotati di alimentazione, e la fornitura ed installazione a Monte Lauro del traliccio.
Lato maltese:
la realizzazione del collegamento in ponte radio prevede la fornitura e l'installazione a Naxxar delle apparecchiature, delle antenne e del traliccio necessari, in locale esistente già dotato di alimentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-5