Accordo
Art. 1
In vigore dal 17 mar 1979
ACCORDO
TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DI MALTA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI TRA I DUE PAESI
Il presente Accordo viene stipulato tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministro per le Poste e telecomunicazioni, On.le Sen. Giuseppe Togni (d'ora in avanti denominato Amministrazione italiana) ed il Governo di Malta, rappresentato dal Ministro per lo Sviluppo, Dr. Albert V. Hyzler (d'ora in avanti denominato Amministrazione maltese).
Premesso:
- che i servizi di telecomunicazioni fra Malta e l'Italia sono attualmente espletati a mezzo del cavo sottomarino telefonico Sicilia-Malta a 36 canali;
- che le Parti si propongono di integrare tale collegamento mediante la realizzazione di una nuova arteria in ponte-radio che consenta di fronteggiare le crescenti esigenze di traffico fra i due Paesi, nonché fra Malta ed i Paesi europei ed extra-europei;
- che per i riconosciuti motivi di urgenza ed al fine di migliorare l'espletamento del traffico, in attesa della realizzazione della sopracitata arteria, sono stati già presi i seguenti provvedimenti di emergenza da parte dell'Amministrazione italiana, che ha anche curato la fornitura e l'installazione a Malta delle apparecchiature necessarie:
a) realizzazione, nel marzo 1971, sul cavo sottomarino esistente, di 12 circuiti per l'espletamento del servizio telefonico semiautomatico fra i due Paesi, previa trasformazione di circuiti manuali già attivi,
b) attivazione, nel gennaio 1972, di un collegamento radioelettrico per il traffico di Stato, capace di un circuito telefonico e di 4 circuiti telegrafici, che è necessario definire con il presente Accordo le modalità per la cessione e le condizioni per l'esercizio dei suddetti impianti;
che, su richiesta dell'Amministrazione maltese, è stata riconosciuta l'opportunità di consentire al GPO maltese lo svolgimento, quale Paese terminale, del servizio telex e telegrafico internazionale;
che è necessario definire le modalità di realizzazione e le condizioni di esercizio della già citata nuova arteria in ponte radio;
che è altresì necessario definire e regolarizzare i rapporti tariffari nel campo telefonico, telex e telegrafico;
le Parti, in considerazione di quanto sopra detto, convengono quanto segue:
La fornitura e l'installazione in territorio maltese delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dei 12 circuiti telefonici per servizio semi-automatico a mezzo del cavo coassiale sottomarino, di cui in premessa, restano a carico dell'Amministrazione italiana.
Le apparecchiature stesse vengono cedute gratuitamente dall'Amministrazione italiana a quella maltese, che assume a proprio carico le relative spese di esercizio e manutenzione.
L'Allegato 1 riporta l'elenco delle apparecchiature predette e delle relative prestazioni di installazione, del valore complessivo di lire italiane 65.655.939.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-1