Art. 2

In vigore dal 17 mar 1979
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 8 e 7 delle convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo