Art. 2
In vigore dal 17 mar 1979
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 8 e 7 delle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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