Art. 1
In vigore dal 17 mar 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra 23 giugno 1975 nel corso della 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale;
n. 142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-02-03;68#art-1