Art. 2
In vigore dal 8 feb 1979
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' del protocollo medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - MALFATTI - PANDOLFI - PEDINI - SCOTTI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;911#art-2