Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 feb 1979
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' del protocollo medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - MALFATTI - PANDOLFI - PEDINI - SCOTTI - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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