Art. 57
In vigore dal 29 dic 1978
A decorrere dal 1 gennaio 1979 sono soppressi: i contributi alle stazioni sperimentali per l'industria, già a carico degli enti locali, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive norme integrative e regolamentari previste dall'articolo 344 del regio decreto stesso; i premi agli impiegati ed agenti municipali di cui all' della legge 17 luglio 1954, n. 600; le contribuzioni agli assegnatari di carte di prelevamento dei carburanti o di buoni di prelevamento di prodotti petroliferi di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 5.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-57