Art. 56
In vigore dal 29 dic 1978
Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la facoltà accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, deve in ogni caso intendersi riferita all', secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall' della legge 20 luglio 1977, n. 407, e successive modificazioni.
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