Art. 3

In vigore dal 13 gen 1979
Le norme delegate, di cui alla presente legge, saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere. I decreti che hanno comunque riferimento o attinenza a problemi di competenza regionale sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Si prescinde dai pareri delle Commissioni qualora essi non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - COLOMBO - ROGNONI - BONIFACIO - PANDOLFI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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