Art. 2

In vigore dal 13 gen 1979
Le infrazioni, da chiunque commesse, alle norme che saranno emanate in forza della presente legge e che riguardino direttamente la sicurezza dell'esercizio o ci siano intese a salvaguardare l'incolumità di altre persone oppure a vietare lo svolgimento di attività abusive di particolare nocumento, nonché le inadempienti irregolarità da parte dei direttori o responsabili dell'esercizio dei servizi in concessione, saranno soggetto alla pena della sola ammenda, fino al limite massimo di L. 1.000.000, oppure dell'ammenda fino al limite suddetto in alternativa con l'arresto fino a due mesi, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. Nei casi di comminazione di sola ammenda, potrà essere stabilita una procedura che consenta la possibilità dell'oblazione in via amministrativa. Le altre infrazioni alle norme delegate saranno soggette a sanzioni amministrative del pagamento di somme, fino al limite massimo di L. 100.000.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;835#art-2

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Art. 2 Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. — Testo vigente | Portale Normativo