Convenzione

Art. 6

Redditi immobiliari

In vigore dal 23 nov 1978
Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;680#art-c-6

In sintesi

I redditi che provengono da beni immobili, comprese le attività agricole e forestali, sono tassati nello Stato in cui gli immobili sono situati. La qualifica di bene immobile segue la legge dello Stato di ubicazione e include anche usufrutto, scorte aziendali, accessori e diritti di sfruttamento di risorse naturali. La tassazione nel luogo dell'immobile vale per l'uso diretto, l'affitto, la locazione o qualunque altro tipo di impiego. La stessa regola si estende ai redditi derivanti da immobili impiegati per svolgere una libera professione. Navi, battelli e aeromobili sono invece espressamente esclusi dalla categoria dei beni immobili.

Perché esiste questa norma

La norma serve a stabilire quale dei due Stati abbia il potere di tassare i redditi derivanti dai beni immobili, collegando la potestà impositiva al luogo in cui tali beni si trovano.

A chi si applica

Si applica a chiunque percepisca redditi dall'utilizzo, locazione o affitto di beni immobili situati in uno dei due Stati contraenti, inclusi agricoltori e liberi professionisti.

Esempio pratico

Un soggetto che possiede un fabbricato o un terreno agricolo situato in uno Stato contraente e decide di affittarlo o utilizzarlo direttamente per la propria attività professionale vedrà tali redditi tassati nello Stato in cui si trova effettivamente il bene. Lo stesso principio si applica se percepisce canoni per la concessione dello sfruttamento di una sorgente presente sul suo terreno.

Domande frequenti

Dove vengono tassati i redditi derivanti dall'affitto o dall'uso diretto di un immobile?Vengono tassati nello Stato contraente in cui i beni immobili sono situati.
Le navi, i battelli e gli aeromobili sono considerati beni immobili secondo questa norma?No, il testo stabilisce espressamente che navi, battelli e aeromobili non sono considerati beni immobili.
La norma si applica anche agli immobili utilizzati per una libera professione?Sì, le regole di tassazione nello Stato in cui si trovano gli immobili si applicano anche ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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