Art. 6
Redditi immobiliari
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Redditi immobiliari
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I redditi che provengono da beni immobili, comprese le attività agricole e forestali, sono tassati nello Stato in cui gli immobili sono situati. La qualifica di bene immobile segue la legge dello Stato di ubicazione e include anche usufrutto, scorte aziendali, accessori e diritti di sfruttamento di risorse naturali. La tassazione nel luogo dell'immobile vale per l'uso diretto, l'affitto, la locazione o qualunque altro tipo di impiego. La stessa regola si estende ai redditi derivanti da immobili impiegati per svolgere una libera professione. Navi, battelli e aeromobili sono invece espressamente esclusi dalla categoria dei beni immobili.
La norma serve a stabilire quale dei due Stati abbia il potere di tassare i redditi derivanti dai beni immobili, collegando la potestà impositiva al luogo in cui tali beni si trovano.
Si applica a chiunque percepisca redditi dall'utilizzo, locazione o affitto di beni immobili situati in uno dei due Stati contraenti, inclusi agricoltori e liberi professionisti.
Un soggetto che possiede un fabbricato o un terreno agricolo situato in uno Stato contraente e decide di affittarlo o utilizzarlo direttamente per la propria attività professionale vedrà tali redditi tassati nello Stato in cui si trova effettivamente il bene. Lo stesso principio si applica se percepisce canoni per la concessione dello sfruttamento di una sorgente presente sul suo terreno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.