Convenzione

Art. 2

Imposte considerate

In vigore dal 23 nov 1978
Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). b) per quanto concerne la Romania: 1) l'imposta sui redditi derivanti dai salari, dai lavori letterari, artistici, scientifici, dalla collaborazione a pubblicazioni, a spettacoli, dalle perizie o da altre analoghe fonti; 2) l'imposta sui redditi realizzati in Romania da persone fisiche e giuridiche non residenti; 3) l'imposta sui redditi delle società miste costituite con la partecipazione delle organizzazioni economiche romene e dei loro associati stranieri, nonché l'imposta sulle rappresentanze delle imprese commerciali e delle organizzazioni economiche straniere; 4) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività produttive (da mestieri, libere professioni), nonché dalle imprese diverse da quelle di Stato; 5) l'imposta sui redditi derivanti dall'affitto di fabbricati e di terreni; 6) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività agricole; (qui di seguito indicate quali "imposta rumena"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;680#art-c-2

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