Convenzione

Art. 31

Entrata in vigore

In vigore dal 23 nov 1978
Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati durante i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;680#art-c-31

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