Convenzione
Art. 31
Entrata in vigore
In vigore dal 23 nov 1978
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati durante i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;680#art-c-31