Convenzione
Art. 29
Funzionari diplomatici e consolari
In vigore dal 23 nov 1978
Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;680#art-c-29