Art. 35
LEGGE 9 agosto 1978, n. 463
In vigore dal 5 set 1978
(Copertura finanziaria)
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PEDINI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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