Art. 35 · LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Art. 35

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Copertura finanziaria) All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 agosto 1978 PERTINI ANDREOTTI - PEDINI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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