Art. 53

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

In vigore dal 17 feb 1980
(Limiti di applicazione dell' della legge 8 agosto 1977, n. 513) Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall' di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni. La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 FEBBRAIO 1980, N. 25 . b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati; c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell' della legge 8 agosto 1977, n. 513.
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