Art. 49
LEGGE 5 agosto 1978, n. 457
In vigore dal 20 ago 1978
(Modifica all' della legge 28 gennaio 1977, n. 10)
Il quarto comma dell' della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:
"In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune".
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