Art. 45
LEGGE 27 luglio 1978, n. 392
In vigore dal 10 dic 1994
(Ricorso al giudice)
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18)
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18)
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18)
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18)
Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.
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