Art. 42

LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

In vigore dal 27 mar 1982
(Destinazione degli immobili a particolari attività) I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonchè a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'. A tali contratti si applicano le disposizioni degli , nonchè le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28.
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