Convenzione
Art. 9
In vigore dal 17 ago 1978
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1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
2) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purchè una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.
3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-9