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1) La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.
2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore, o, qualora ciò non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.
3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorchè lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista all'alinea i). Ove l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto all'alinea 1). I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere anonime e pseudonimo, allorchè è presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni.
4) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera.
5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento contemplato in quest'alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento.
6) I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.
7) I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate-inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.
8) La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.
Storico versioni
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-7
In sintesi
La regola generale prevede che le opere siano protette per tutta la vita dell'autore e per cinquanta anni dopo la sua morte. Per le opere cinematografiche, anonime o pseudonime, la protezione dura generalmente cinquanta anni da quando l'opera è resa pubblica o realizzata. Per le opere fotografiche e di arti applicate, i singoli Paesi possono stabilire la durata, che però non può essere inferiore a venticinque anni dalla realizzazione. Tutti i termini postumi o legati a determinati eventi iniziano a essere calcolati a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento. I singoli Stati possono concedere durate maggiori, ma, salvo eccezioni, la protezione richiesta in un Paese non può superare quella prevista nel Paese d'origine dell'opera.
Perché esiste questa norma
La norma stabilisce regole e termini comuni per la durata della protezione del diritto d'autore, garantendo un periodo minimo di tutela per gli autori e i loro aventi causa nei diversi Paesi.
A chi si applica
Si applica agli autori, ai loro eredi e aventi diritto, nonché ai Paesi dell'Unione che regolano e tutelano le opere letterarie e artistiche.
Esempio pratico
Se un autore muore nel corso di un dato anno, il computo dei cinquant'anni di protezione postuma a favore dei suoi eredi decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua morte. Durante questo periodo, l'opera resta protetta prima di diventare liberamente utilizzabile.
Domande frequenti
Come viene calcolata la protezione per un'opera anonima o pubblicata sotto pseudonimo?La tutela dura cinquanta anni da quando l'opera è resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, se l'autore svela la sua identità o lo pseudonimo non lascia dubbi, si applica la regola generale della vita dell'autore più cinquanta anni dopo la morte.
Da quando decorre esattamente il conteggio degli anni di protezione?I termini decorrono dalla morte dell'autore o dall'evento previsto dalla norma, ma la loro durata effettiva si calcola a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla morte o all'evento stesso.
Qual è la durata minima per le opere fotografiche e di arti applicate?I Paesi dell'Unione possono stabilire liberamente la durata della protezione per tali opere, purché non sia inferiore a venticinque anni a partire dalla data di realizzazione.