Art. 2

In vigore dal 18 lug 1978
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962. — Testo vigente | Portale Normativo