Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-06-10;316#art-1
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La legge e composta da un solo articolo che conferisce una specifica autorizzazione istituzionale. In particolare, il Parlamento autorizza formalmente il Presidente della Repubblica a procedere con la ratifica dell'accordo internazionale firmato a Parigi il 17 dicembre 1962. Tale accordo riguarda la responsabilita degli albergatori per i beni e gli oggetti introdotti dai clienti negli alberghi. Il testo della norma include nella ratifica anche l'allegato alla convenzione stessa.
La norma autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione europea firmata a Parigi per disciplinare la responsabilita degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo.
La disposizione si rivolge al Presidente della Repubblica e riguarda indirettamente gli albergatori e i clienti degli alberghi.
A seguito dell'approvazione di questa legge da parte della Camera dei deputati e del Senato, il Presidente della Repubblica compie l'atto formale di ratifica della convenzione internazionale. In questo modo, l'Italia aderisce ufficialmente all'accordo siglato a Parigi relativo alle cose che i clienti portano in albergo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.