Art. 9

LEGGE 8 giugno 1978, n. 297

In vigore dal 12 lug 1978
Norme transitorie Per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultima sovvenzione annua, accordata ai sensi delle disposizioni in vigore precedentemente alla presente legge, ed il 31 dicembre 1976, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico delle aziende interessate, si provvede: a) per le aziende non ancora pervenute alla terza revisione della sovvenzione di esercizio, ad accordare la successiva revisione della sovvenzione in atto ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata e modificata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080; b) per le aziende già pervenute alla terza revisione della sovvenzione ai sensi della predetta legge n. 1080 del 1971 ad accordare una integrazione alla sovvenzione in atto in funzione dei maggiori costi di personale e dell'energia, nonchè dei connessi oneri finanziari e degli effettivi introiti. Per il 1977 restano confermate le quote dei fondi di rinnovo che risultano già stabilite all'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alla sovvenzione di cui all'. Per la ferrovia Circumflegrea, i sussidi integrativi di esercizio accordati e da accordare, ai sensi dell'articolo 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, in relazione alle perdite riferite al periodo anteriore al 1977, tenendo luogo della sovvenzione annua di esercizio, non sono ripetibili, in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338. Quelli accordati per gli esercizi decorrenti dal 1977 sino a quando non sarà data applicazione alla presente legge, saranno recuperati a carico della sovvenzione accordabile dal 1977. In attesa che siano espletate le istruttorie per i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere acconti annui, per il periodo pregresso, sino al limite massimo annuo del 20 per cento della sovvenzione già accordata per la parte riferibile alla sola perdita di esercizio, importi che saranno recuperati a carico dei successivi interventi.
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