Art. 8

LEGGE 8 giugno 1978, n. 297

In vigore dal 12 lug 1978
Validità della sovvenzione annua, relativa corresponsione trimestrale, vincolo per la quota destinata alla manutenzione. La sovvenzione definitiva determinata per un anno è liquidabile, provvisoriamente, per il periodo successivo - salvo detrazione della quota riferita a spese non ricorrenti di cui agli - sino all'aggiornamento della stessa in base agli elementi di cui allo . La corresponsione delle sovvenzioni in atto avviene a trimestralità posticipate la cui liquidazione è disposta in tempo utile da parte del Ministero dei trasporti direttamente a favore del concessionario esercente. Eventuali riduzioni per i casi previsti nel secondo comma dell' saranno operate a carico della successiva trimestralità. La quota di sovvenzione destinata alla copertura delle spese di manutenzione è versata in apposito conto corrente di tesoreria intestato al concessionario esercente con vincolo in favore dell'Ufficio provinciale MCTC, avente sede nel capoluogo della regione in cui la ferrovia si svolge, che provvede allo svincolo in relazione ai lavori ed approvvigionamenti eseguiti o da eseguire.
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