Art. 4

LEGGE 3 giugno 1978, n. 288

In vigore dal 7 lug 1978
La lettera a) del primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, è sostituita dalla seguente: "a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 giugno 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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