Art. 2
LEGGE 3 giugno 1978, n. 288
In vigore dal 7 lug 1978
Il n. 2) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio".
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