Art. 2

In vigore dal 31 mag 1978
Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è integrato con tre rappresentanti della regione Veneto e due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;222#art-2

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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete". — Testo vigente | Portale Normativo