Art. 2
In vigore dal 31 mag 1978
Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è integrato con tre rappresentanti della regione Veneto e due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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