Art. 1
In vigore dal 31 mag 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete", con le seguenti modificazioni:
All',
il primo comma è sostituito con il seguente:
"A modifica di quanto disposto dall' della legge 25 ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1978"
sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è soppresso.
Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprietà dell'Ente è devoluto alla regione Veneto la quale provvederà al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.
La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinerà il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;222#art-1