Art. 10

LEGGE 13 maggio 1978, n. 180

In vigore dal 17 mag 1978
Modifiche al codice penale Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente". Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente o". Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".
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