Art. 10 · LEGGE 13 maggio 1978, n. 180

Art. 10

LEGGE 13 maggio 1978, n. 180

In vigore dal 17 mag 1978
Modifiche al codice penale Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente". Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente o". Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".
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