Art. 11

LEGGE 10 maggio 1978, n. 170

In vigore dal 14 mag 1978
Il termine di cui al secondo comma dell' decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1 gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1 gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.
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