Art. 11
LEGGE 10 maggio 1978, n. 170
In vigore dal 14 mag 1978
Il termine di cui al secondo comma dell' decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1 gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1 gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-10;170#art-11