Art. 11 · LEGGE 10 maggio 1978, n. 170

Art. 11

LEGGE 10 maggio 1978, n. 170

In vigore dal 14 mag 1978
Il termine di cui al secondo comma dell' decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1 gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1 gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.
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