Art. 41
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell', lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell' della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
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