Art. 40

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1978, buoni ordinari del tesoro per un importo netto massimo di 8.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1977 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi. Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978 è stabilito nella somma di lire 48.000 miliardi. È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
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