Art. 4
In vigore dal 30 mar 1978
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 941.360.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-03-24;74#art-4