Art. 3
In vigore dal 30 mar 1978
Il primo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dai seguenti:
"Ai giudici popolari spetta una indennità di lire diecimila per ogni giorno nel quale esercitino le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire quindicimila ove questa coincidenza non sussista.
Le indennità previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire ventimila e a lire venticinquemila per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-03-24;74#art-3