Art. 6
LEGGE 24 gennaio 1978, n. 27
In vigore dal 11 apr 1978
La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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