Art. 4
LEGGE 24 gennaio 1978, n. 27
In vigore dal 11 apr 1978
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perchè provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.
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