Art. 8

LEGGE 24 gennaio 1978, n. 14

In vigore dal 16 feb 1978
Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione: 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'; 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; 3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.
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