Art. 11
LEGGE 24 gennaio 1978, n. 14
In vigore dal 16 feb 1978
Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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