Art. 3
In vigore dal 4 mar 1978
La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - RUFFINI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1085#art-3