Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 4 mar 1978
La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - RUFFINI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1085#art-3