Art. 4
LEGGE 23 dicembre 1977, n. 933
In vigore dal 7 set 1993
Resta di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti amministrativi, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data del 1 gennaio 1978, nonchè dei procedimenti per i quali il Ministero dei lavori pubblici, prima della data del 29 luglio 1977, abbia proposto la progettazione ai fini dell'esecuzione in concessione e con pagamento della spesa in annualità differite, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
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