Art. 3

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 933

In vigore dal 30 dic 1977
All'onere di lire 2.500 milioni, derivante dal precedente articolo 2, si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilità recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito dell'applicazione del precedente . Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
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