Art. 2

In vigore dal 24 dic 1977
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, sezione 3, dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - MORLINO - STAMMATI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-12-03;885#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976. — Testo vigente | Portale Normativo