Art. 1
In vigore dal 24 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, adottato a Roma il 13 giugno 1976 e aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-03;885#art-1