Art. 7
LEGGE 7 novembre 1977, n. 882
In vigore dal 7 dic 1977
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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